{"id":43719,"date":"2019-03-27T23:56:07","date_gmt":"2019-03-27T22:56:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.claret.org\/vita-religiosa-in-comunita\/"},"modified":"2019-03-29T08:21:10","modified_gmt":"2019-03-29T07:21:10","slug":"vita-religiosa-in-comunita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.claret.org\/it\/vita-religiosa-in-comunita\/","title":{"rendered":"VITA RELIGIOSA IN COMUNIT\u00c0"},"content":{"rendered":"<strong>Citt\u00e0 del Vaticano.<\/strong> Il 19 marzo, Papa Francesco ha firmato una Lettera Apostolica in forma di &#8220;Motu Proprio&#8221; intitolata &#8220;<strong>Communis Vita<\/strong>&#8221; con la quale sono state modificate alcune delle regole del Codice di Diritto Canonico. Entrer\u00e0 in vigore il 10 Aprile 2019.\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>La vita in comunit\u00e0 \u00e8 un elemento essenziale della vita religiosa e \u201ci religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore\u201d (<a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/archive\/cod-iuris-canonici\/ita\/documents\/cic_libroII_662-672_it.html#CAPITOLO_IV\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">can. 665<\/a> \u00a71 CIC). L\u2019esperienza degli ultimi anni ha, per\u00f2, dimostrato, che si verificano situazioni legate ad assenze illegittime dalla casa religiosa, durante le quali i religiosi si sottraggono alla potest\u00e0 del legittimo Superiore e a volte non possono essere rintracciati.<\/p>\n<p>Il Codice di Diritto Canonico impone al Superiore di ricercare il religioso illegittimamente assente per aiutarlo a ritornare e a perseverare nella propria vocazione (cfr can. 665 \u00a72 CIC). Non poche volte, per\u00f2, accade che il Superiore non sia in grado di rintracciare il religioso assente. A norma del Codice di Diritto Canonico, trascorsi almeno sei mesi di assenza illegittima (cfr can. 696 CIC), \u00e8 possibile iniziare il processo di dimissione dall\u2019istituto, seguendo la procedura stabilita (cfr can. 697 CIC). Tuttavia, quando si ignora il luogo dove il religioso risiede, diventa difficile dare certezza giuridica alla situazione di fatto.<\/p>\n<p>Pertanto, fermo restando quanto stabilito dal diritto sulla dimissione dopo sei mesi di assenza illegittima, al fine di aiutare gli istituti a osservare la necessaria disciplina e poter procedere alla dimissione del religioso illegittimamente assente, soprattutto nei casi di irreperibilit\u00e0, ho deciso di aggiungere al <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/archive\/cod-iuris-canonici\/ita\/documents\/cic_libroII_694-704_it.html#Articolo_3\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">can. 694<\/a> \u00a7 1 CIC tra i motivi di dimissione <i>ipso facto <\/i> dall\u2019istituto anche l\u2019assenza illegittima prolungata dalla casa religiosa, protratta per almeno dodici mesi continui, con la medesima procedura descritta nel <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/archive\/cod-iuris-canonici\/ita\/documents\/cic_libroII_694-704_it.html#Articolo_3\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">can. 694<\/a> \u00a7 2 CIC. La dichiarazione del fatto da parte del Superiore maggiore, per produrre effetti giuridici, deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.<\/p>\n<p>L\u2019introduzione di questo nuovo numero al \u00a7 1 del can. 694 richiede, inoltre, una modifica al can. 729 relativo agli istituti secolari, per i quali non si prevede l\u2019applicazione della dimissione facoltativa per assenza illegittima.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 considerato, dispongo ora quanto segue:<\/p>\n<p>Art. 1. Il can. 694 CIC \u00e8 integralmente sostituito dal testo seguente:<\/p>\n<p>\u00a71. Si deve ritenere dimesso dall\u2019istituto, per il fatto stesso, il religioso che: <\/p>\n<p>1) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;<\/p>\n<p>2) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;<\/p>\n<p>3) si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665 \u00a7 2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l\u2019irreperibilit\u00e0 del religioso stesso.<\/p>\n<p>\u00a72. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perch\u00e9 la dimissione consti giuridicamente.<\/p>\n<p>\u00a73. Nel caso previsto dal \u00a7 1 n. 3, tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.<\/p>\n<p>Art. 2. Il can. 729 CIC \u00e8 integralmente sostituito dal testo seguente:<\/p>\n<p>La dimissione di un membro dall\u2019istituto avviene a norma dei cann. 694 \u00a7 1, 1 e 2 e 695. Le costituzioni definiscano anche altre cause di dimissione, purch\u00e9 siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e si osservi inoltre la procedura stabilita nei cann. 697-700. Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.<\/p>\n<p>Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su <i> L\u2019Osservatore Romano<\/i>, entrando in vigore il 10 aprile 2019, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli <i>Acta Apostolicae Sedis.<\/i><\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vita in comunit\u00e0 \u00e8 un elemento essenziale della vita religiosa e \u201ci religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore\u201d (can. 665 \u00a71 CIC). 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