I passi del cammino verso la Santità

La fama di Santità

La causa di beatificazione e canonizzazione riguarda un fedele cattolico che in vita, in morte e dopo morte ha goduto fama di santità o di martirio o di offerta della vita.

Per l’inizio di un processo di beatificazione è quindi sempre necessaria una certa “fama di santità” della persona, ovvero l’opinione comune della gente secondo cui la sua vita è stata integra, ricca di virtù cristiane. Questa fama deve durare e può ingrandirsi. Quelli che hanno conosciuto la persona parlano dell’esemplarità della sua vita, della sua influenza positiva, della sua fecondità apostolica, della sua morte edificante.

 

I. LA FASE DIOCESANA

La canonizzazione è solo l’ultimo gradino di una scala che ne presuppone altri: il candidato, per diventare ufficialmente santo, deve essere prima servo di Dio, poi venerabile, poi beato.

È chiamato servo di Dio il fedele cattolico di cui è stata iniziata la causa di beatificazione e canonizzazione.

Il postulatore, appositamente nominato, raccoglie documenti e testimonianze che possano aiutare a ricostruire la vita e la santità del soggetto. La prima fase inizia quindi con l’apertura ufficiale del processo e il candidato viene definito Servo/a di Dio. Obiettivo è spesso quello di verificarne l’eroicità delle virtù, ovvero la disposizione abituale a compiere il bene con fermezza, continuità e senza esitazioni. Occorre cioè dimostrare che il candidato ha praticato le virtù a un livello molto elevato, superiore alla media. In altri casi, l’oggetto della verifica riguarda i requisiti del martirio cristiano oppure l’offerta della vita.
La ricostruzione viene fatta seguendo due piste: ascoltando le testimonianze orali delle persone che hanno conosciuto il Servo di Dio e possono raccontare con precisione fatti, eventi, parole; accogliendo i documenti e gli scritti riguardanti il Servo di Dio.

Se le condizioni preliminari sembrano concordi, il Vescovo può introdurre la causa. Il processo di beatificazione, salvo una particolare dispensa papale, non può iniziare prima che siano passati almeno 5 anni dalla morte del candidato. Il vescovo diocesano nomina un tribunale composto da un suo Delegato, da un Promotore di Giustizia (a livello di Congregazione ci sarà poi un Promotore Generale della Fede) e da un notaio attuario. Una apposita Commissione storica raccoglie tutti i documenti che riguardano il Servo di Dio e i suoi scritti. Infine due Censori teologi devono valutare i medesimi scritti, se vi sia qualcosa di contrario alla fede o alla morale. Tutte le informazioni vengono raccolte e poi sigillate nel corso di una sessione di chiusura, presieduta dal Vescovo.

 

II. LA FASE ROMANA

Terminato questo lavoro, si chiude la fase diocesana del processo e tutto il materiale viene consegnato a Roma alla Congregazione delle Cause dei Santi che, tramite un suo Relatore, guiderà il postulatore nella preparazione della Positio, cioè del volume che sintetizza le prove raccolte in diocesi; è la cosiddetta fase romana del processo.

La Positio deve dimostrare con sicurezza la vita, le virtù o il martirio e la relativa fama del Servo di Dio. Essa sarà studiata da un gruppo di Teologi e, nel caso di una “Causa storica” (quella che riguarda un candidato vissuto molto tempo prima e per il quale non vi siano testimoni oculari), anche da una commissione di Storici. Se questi voti saranno favorevoli (almeno in maggioranza qualificata), il dossier sarà sottoposto ad un ulteriore giudizio dei Vescovi e dei Cardinali della Congregazione.

Se il giudizio di questi ultimi è ugualmente favorevole, il Santo Padre può autorizzare la promulgazione del Decreto sull’eroicità delle virtù o sul martirio del Servo di Dio, che così diviene venerabile: gli viene riconosciuto cioè di aver esercitato in grado “eroico” le virtù cristiane (teologali: fede, speranza e carità; cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza; altre: povertà, castità, ubbidienza, umiltà, ecc.), o di aver subito un vero martirio oppure di aver offerto la vita secondo i requisiti previsti dal Dicastero.

I candidati alla santità infatti, possono essere: i martiri, coloro che hanno accolto cristianamente l’uccisione in odio alla fede; i cosiddetti confessori, cioè coloro che sono stati testimoni della fede, ma senza il sacrificio supremo della vita. Inoltre dal 2017 è possibile giungere alla Canonizzazione anche attraverso una terza via: l’offerta della vita, senza uccisione in odio alla fede e senza il prolungato esercizio di virtù eroiche; si tratta di persone che hanno volontariamente e liberamente offerto la loro vita per gli altri, perseverando «fino alla morte in questo proposito, in un supremo atto di carità».

 

La beatificazione

La beatificazione è la tappa intermedia in vista della canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, diventa subito Beato, altrimenti è necessario che venga riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione. Questo evento miracoloso in genere è una guarigione ritenuta scientificamente inspiegabile, giudicata tale da una Commissione medica convocata dalla Congregazione delle Cause dei Santi e composta da specialisti, sia credenti sia non credenti. Importante, ai fini del riconoscimento, è che la guarigione sia completa e duratura, in molti casi anche rapida.

Dopo questa approvazione, anche sul miracolo si pronunciano i Vescovi e i Cardinali della Congregazione e il Santo Padre autorizza il relativo decreto. Così il Venerabile può essere Beatificato. In seguito a questa proclamazione, il Beato è iscritto nel calendario liturgico della sua diocesi o della sua famiglia religiosa, nel giorno anniversario della morte o in un giorno che si ritenga particolarmente significativo.

 

La canonizzazione

Perché arrivi alla canonizzazione, ossia affinché possa essere dichiarato Santo, si deve attribuire al Beato l’intercessione efficace in un secondo miracolo, avvenuto però successivamente alla beatificazione.

Per stabilire chi è santo, quindi, la Chiesa utilizza sempre un accertamento canonico: se una volta si poteva diventare santi semplicemente per acclamazione popolare, ormai da vari secoli la Chiesa ha incominciato a dotarsi di norme specifiche, per evitare confusioni e abusi.

Come in tutti i processi, anche in questo caso ci sono una sorta di accusa e di difesa. L’avvocato difensore, se vogliamo usare questo termine, è il postulatore, incaricato di dimostrare la santità del candidato. Colui che è incaricato di “fare le pulci” a testimonianze e documenti è invece il promotore della fede (comunemente noto come “l’avvocato del diavolo”). Il primo è nominato da chi ha fatto la proposta di istruire la causa, il secondo è in servizio presso la Congregazione.

 

Casi particolari

Vi sono casi che procedono per equipollenza, applicata sia ai casi di beatificazione che di canonizzazione; si tratta di una procedura mediante la quale il Papa, dopo le dovute verifiche, approva un culto esistente da tempo, senza attendere il riconoscimento di un miracolo. Si distingue dalle beatificazioni e canonizzazioni formali, per le quali la Chiesa prevede un regolare processo e il rispettivo miracolo.

Inoltre, il Papa può sempre prendere decisioni particolari. Papa Francesco lo ha fatto nei confronti di Giovanni XXIII, che è diventato santo per la sua fama di santità, diffusa da decenni in tutto il mondo, senza che gli venisse riconosciuto un secondo miracolo. Una procedura straordinaria è stata seguita anche da Benedetto XVI nei confronti di S. Giovanni Paolo II, la cui causa di canonizzazione si aprì poche settimane dopo la morte, senza aspettare i cinque anni previsti.

(http://www.causesanti.va/it/i-passi-del-cammino-verso-la-santita)